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Acquistare una barca da un cantiere In fallimento

 

Purtroppo in questi anni di crisi le molteplici attività denigratorie messe in atto dai vari governi contro la Nautica, come risultato più eclatante, hanno prodotto la chiusura di cantieri storici e mentre sto scrivendo questo articolo, la lista di Aziende in difficoltà sembra allungarsi.
Molto scalpore ha fatto la notizia di Bavaria ed ultimamente anche Nauticat cantiere Finlandese ha dovuto portare i libri in Tribunale argomenti ampiamenti trattati su questa Rivista.
Ma come può un diportista tutelarsi nei casi in cui avendo versato la caparra viene a conoscenza della probabile chiusura del cantiere costruttore ?
Il sistema più idoneo per verificare la situazione giuridica è richiedere una visura camerale, dove saranno elencati i procedimenti in essere adottati dal Giudice del procedimento fallimentare e pubblicati nel registro delle imprese, se si tratta ovviamente di cantieri italiani, altrimenti serve una verifica presso le competenti Camere di Commercio del Paese dove ha sede il cantiere costruttore.
Così facendo possiamo accertarci, se il giudice ha provveduto a nominare un curatore fallimentare, oppure un amministratore straordinario ed in ultima ipotesi (ma solo per alcuni casi specifici) un amministratore giudiziario.
In tutte e tre le ipotesi non è detto che il bene ordinato non possa essere ritirato dall’acquirente, anzi nella maggior parte dei casi elencati, l’autorità giudiziaria percorre tutte le strade possibili per far confluire capitali nella società al fine di onorare da una parte i diportisti acquirenti e dall’altra i creditori del cantiere, che hanno aderito ad un eventuale concordato preventivo (un procedimento previsto dalle nostre procedure Fallimentari che vedono coinvolto come spiegavo un curatore nominato dal Giudice).
Questa operazione svolta con diligenza consente al cantiere di proseguire la produzione in attesa che possa essere ceduto ad una nuova proprietà interessata all’acquisto del Cantiere salvaguardando i posti di lavoro.
Nella fase di acquisto finale della barca, sarà cura del Pubblico Ufficiale Autenticatore scelto dalle parti per redigere l’atto, verificare chi può avere i poteri per firmare la cessione dell’imbarcazione attraverso una scrittura privata dove sarà richiamata la condizione relativa alla procedura straordinaria prevista dal Tribunale.
In questa fattispecie la persona che venderà dovrà essere la stessa evidenziata nella visura camerale o eventualmente nel provvedimento del Giudice, che dovrà essere esibito in originale in fase di stipula dell’atto e riporterà i pieni poteri, conferiti al soggetto per sottoscrivere la vendita a favore dell’acquirente.
La cessione può essere fatta sia a favore di un privato sia a favore di una Società di Leasing con Utilizzatore il diportista, anzi in questi casi il supporto di una Banca è la migliore garanzia per la verifica delle situazioni giuridico patrimoniali del Venditore.
In ultima analisi passata la prima fase di comprensibile preoccupazione invito alla massima cautela ed al tempo stesso consiglio di seguire queste semplici regole per poter raggiungere comunque l’obiettivo di acquistare la barca, ovviamente in casi di manifesta insolvenza ,non resta che rivolgersi ad un legale per far valere i propri interessi entrando di diritto nella procedura fallimentare.

Marco D'Agliano

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